Condizioni generali di acquisto della Maschinenbau Kitz GmbH
- I nostri ordini vengono effettuati esclusivamente in base alle condizioni riportate di seguito. Le condizioni commerciali del fornitore che non siano state da noi espressamente accettate non sono valide, anche qualora fossero contenute in una conferma d’ordine emessa a seguito del nostro ordine e noi non le contestassimo espressamente o accettassimo la consegna senza riserve. Il nostro silenzio implica il rifiuto delle condizioni del fornitore.
- Le condizioni di acquisto si applicano anche a tutti gli ordini futuri e ai rapporti contrattuali tra noi (mk) e il fornitore.
- Se il fornitore non accetta il nostro ordine entro 2 giorni dal ricevimento, mediante conferma d'ordine scritta, abbiamo il diritto di revocare l'ordine.
- La documentazione, i disegni e le descrizioni da noi forniti rimangono di nostra proprietà materiale e intellettuale. Devono essere tenuti riservati e restituiti spontaneamente una volta completato l'incarico. L'obbligo di riservatezza non si applica qualora i documenti o le informazioni in essi contenute fossero già noti al fornitore o fossero di dominio pubblico.
- Il fornitore è tenuto a presentarci ogni anno, il 1° gennaio, di propria iniziativa, una dichiarazione di origine a lungo termine relativa alle merci fornite, indicando il paese di origine, il codice merceologico, il numero doganale e il peso. Inoltre, per ogni consegna ci deve essere fornita spontaneamente la prova della registrazione o della preregistrazione ai sensi del regolamento REACH e, su richiesta, anche la conformità alla direttiva RoHS. Il fornitore è tenuto a informarci immediatamente e di propria iniziativa per iscritto qualora i dati riportati nei documenti giustificativi non fossero più validi.
- Salvo diversamente concordato, il fornitore effettua la consegna “franco domicilio”. Il prezzo concordato si intende “franco domicilio”, imballaggio compreso. Le consegne parziali sono ammesse solo previo accordo. Ad ogni consegna deve essere allegata una bolla di consegna che contenga almeno le seguenti informazioni: Denominazione, quantità, codice articolo o numero di disegno e numero d'ordine. È consentito utilizzare esclusivamente imballaggi conformi agli obiettivi e ai requisiti del regolamento sugli imballaggi nella sua versione vigente.
- Le date concordate per la consegna della merce sono date fisse. Se è stata concordata una settimana lavorativa, l’ultimo giorno lavorativo di tale settimana è da considerarsi la data limite per la consegna della merce presso la sede di mk. Tuttavia, qualora nel nostro ordine fosse stata indicata una data specifica come termine di consegna della merce, tale data è da considerarsi valida anche se il fornitore, nella conferma d’ordine, ha semplicemente confermato la settimana corrispondente. Ai fini del rispetto della data di ricevimento della merce o del termine di consegna, fa fede la consegna presso mk. È solo in quel momento che il rischio ricade su di noi. In caso di prevedibili ritardi nella consegna, il fornitore ci informerà immediatamente per iscritto, indicandone i motivi e, se possibile, specificando la data di consegna prevista.
- In caso di ritardo nella consegna, abbiamo il diritto di richiedere una penale pari allo 0,1% del valore netto dell'ordine, fino a un massimo del 5% del valore netto dell'ordine. Abbiamo il diritto di trattenere la penale fino al pagamento della merce in questione. Restano impregiudicati eventuali altri diritti derivanti dal ritardo nella consegna. L'obbligo di risarcimento danni del fornitore si estende anche a eventuali indennizzi forfettari e penali contrattuali che siamo tenuti a corrispondere al nostro cliente a causa del ritardo nella consegna da parte del fornitore, a condizione che abbiamo informato il fornitore dell'indennizzo forfettario o della penale contrattuale concordati con il cliente.
- Le fatture devono riportare l'indirizzo di fatturazione corretto e devono essere inviate esclusivamente tramite posta separata. Le fatture che non soddisfano tali requisiti non sono esigibili. Effettuiamo il pagamento secondo le condizioni di pagamento concordate, dopo la consegna e il ricevimento della fattura in regola. In caso di accettazione di una consegna anticipata, la scadenza è determinata dalla data di consegna concordata. In caso di consegna errata o di ritardo nella consegna, abbiamo il diritto di trattenere il pagamento in proporzione al valore della merce fino al corretto adempimento dell'obbligo.
- Il fornitore è tenuto a fornirci la merce esente da vizi materiali e giuridici. La merce è esente da vizi materiali se presenta la quantità e le caratteristiche concordate e, in particolare, se corrisponde ai requisiti concordati in termini di quantità, qualità e tipo, nonché per quanto riguarda l'imballaggio. Salvo diversamente concordato, la merce deve essere conforme allo stato dell'arte e ai requisiti di legge e normativi applicabili.
- Nell'ambito del controllo in entrata delle merci, possiamo segnalare i difetti evidenti entro cinque giorni lavorativi dalla consegna e quelli occulti entro cinque giorni lavorativi dalla loro scoperta; in entrambi i casi è sufficiente che la copertura venga inviata entro il termine previsto.
- Qualora la fornitura risulti difettosa, potremo richiedere, a nostra discrezione, come adempimento successivo, la riparazione gratuita o la sostituzione gratuita. Il fornitore è tenuto a redigere un rapporto 8D. I reclami possono essere presentati in forma libera, anche per telefono, via e-mail e via fax. Qualora, dopo aver fissato senza esito un termine ragionevole per l'adempimento successivo, possiamo provvedere noi stessi all'eliminazione del difetto a spese del fornitore, recedere dal contratto, ridurre il corrispettivo e richiedere il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese sostenute. Restano impregiudicate le disposizioni di legge relative alla non necessità di fissare un termine, in particolare qualora l'adempimento successivo da parte del fornitore risulti per noi inaccettabile, tenuto conto degli interessi di entrambe le parti.
- Qualora abbiamo diritto al risarcimento dei danni o alla risoluzione del contratto a causa di vizi materiali o giuridici, potremo richiedere un indennizzo forfettario pari al 10% del valore netto dell'ordine. Non è esclusa la possibilità di richiedere il risarcimento di ulteriori danni. Il fornitore ha il diritto di dimostrare che, a causa del vizio materiale o giuridico, il danno non si è verificato affatto oppure è di entità notevolmente inferiore all’importo forfettario.
- I nostri diritti derivanti da vizi si prescrivono entro 3 anni, a meno che la legge non preveda termini più lunghi. La prescrizione viene sospesa anche quando segnaliamo un difetto al fornitore. In questo caso, la sospensione cessa con la completa eliminazione del difetto o qualora il fornitore rifiuti di provvedere all’adempimento successivo. La prescrizione decorre al più presto tre mesi dopo la fine della sospensione.
- Nella misura in cui il fornitore sia responsabile di un danno al prodotto, è tenuto a manlevare la nostra azienda dalle richieste di risarcimento danni avanzate da terzi, nella misura in cui la causa sia riconducibile alla sua sfera di controllo e di organizzazione e egli sia personalmente responsabile nei confronti di terzi. Tale diritto all'esonero si estende anche alle spese di cui agli articoli 683 e 670 del BGB, nonché agli articoli 830, 840 e 426 del BGB, derivanti da o connesse a un'azione di richiamo effettuata da noi o dai nostri clienti. Per quanto riguarda il contenuto e la portata delle misure di richiamo da attuare, informeremo il fornitore – nella misura in cui ciò sia possibile e ragionevole – e gli daremo la possibilità di esprimere il proprio parere. Gli altri diritti previsti dalla legge rimangono invariati.
- Noi, i nostri dipendenti, i nostri rappresentanti legali e i nostri ausiliari non rispondiamo dei danni subiti dal fornitore. La presente esclusione di responsabilità non si applica in caso di violazione di un obbligo contrattuale essenziale. L'esclusione di responsabilità non si applica nemmeno ai danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute causati da una violazione dolosa o colposa degli obblighi, né agli altri danni causati da una violazione dolosa o per grave negligenza degli obblighi.
- Il foro competente per tutte le controversie con il fornitore è Siegburg. Abbiamo tuttavia il diritto di citare in giudizio il fornitore anche dinanzi ai tribunali competenti per la sua sede.
- Al rapporto contrattuale si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale di Germania.